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STATUTO “CIVILMONTE”

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE MONTE SAN GIOVANNI C.

ART. 1 E' costituita un'associazione denominata “CIVILMONTE” ASSOCIAZIONE VOLONTARIA di PROTEZIONE CIVILE.

ART. 2 La sede legale dell'Associazione è sita in Monte San Giovanni Campano, Via Valle n°1, Parrocchia Santa Maria della Valle.

ART. 3 L'Associazione è apartitica.

ART. 4 L' Associazione non ha scopo di lucro e nessun membro, a qualsiasi livello è retribuito.

SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 5 L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di conseguire i fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e calamità naturali e di promuovere e favorire lo studio di problemi connessi alla VIVIBILITA' e RISPETTO DELL' AMBIENTE. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire a favore di tutta la collettività l'associazione si propone di:

a. Istituire un corpo di volontari onde svolgere l'attività di Protezione Civile per quanto riguarda gli aspetti di emergenza relativi al primo soccorso della popolazione, al primo ripristino di viabilità, atta ad accelerare la ripresa delle normali condizioni di vita

b. contribuire ove possibile alle attività di monitoraggio, di vigilanza, di studio e/o di intervento per la salvaguardia della popolazione e dell' ambiente, con particolare riguardo alle attività di prevenzione

c. cooperare con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti

d. integrare la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, regionale, nazionale

e. favorire lo sviluppo e le capacità tecniche e operative tramite la partecipazione a lezione ed a corsi di formazione, di aggiornamento ed esercitazioni

f. promuovere attività Informative ed educative, anche negli istituti scolastici, nell'ambito della tutela e della sicurezza della popolazione e dell'ambiente, con particolare riguardo alla Protezione Civile

g. svolgere qualsiasi attività, comunque finalizzata, connessa al perseguimento degli scopi sopra indicati.

L'associazione può inoltre intrattenere con Enti pubblici e/o privati convenzioni inerenti l'attività di protezione civile e/o comunque attività di prevenzione e aiuto alla comunità. L'organizzazione può chiedere mutui o prestiti finalizzati, non per una gestione ordinaria bensì per l'acquisto di attrezzature beni immobili o mobili registrati il cui progetto d'investimento preventivo sia approvato dall'assemblea dei soci.

ART.6- E’ prevista l’istituzione di Presidi periferici aventi le stesse finalità e compioti operativi dell’ Organizzazione centrale. Per i rapporti tra sede e Presidi operativi essi saranno regolati dal Regolamento Interno.

PATRIMONIO SOCIALE
ART. 7 L'associazione trae la risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a. contributi degli aderenti

b. contributi privati

c. contributi di enti ad Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività e progetti

d. donazioni e lasciti testamentari
e. rimborsi derivanti da convenzioni

f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

g. sponsorizzazioni di enti privati e pubblici.

ESERCIZI FINANZIARI

ART. 8. L' esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio saranno predisposti, dal consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
L'assemblea , che normalmente si riunisce entro il 30 Aprile d'ogni anno, delibera sull'approvazione o meno dal bilancio.

SOCI

ART. 9 I soci prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; si suddividono in “ordinari, operativi, benemeriti e onorari " e possono appartenere ad una delle suddette categorie che si definiscono come segue:

ORDINARI: sono soci ordinari, tutti coloro che, avendo l' fatto domanda di iscrizione, sono stati accettati perché in possesso di requisiti stabiliti dal presente statuto e che pur manifestando adesione ai principi fondamentali e sostegno alle finalità dell'associazione, partecipano solo saltuariamente , alle iniziative e alle azioni addestrative promosse dell'Associazione. Possono aderire e diventare soci ordinari tutti coloro che condividano le finalità e siano ispirati e principi di solidarietà, correttezza e buone fede.
La qualifica di volontario può essere rIconoscluta alle persone che:

a. abbiano raggiunto la maggiore età

b. godano dei diritti civili

c. abbiano una sane e robusta costituzione

d. siano di ineccepibile moralità.

OPERATIVI: possono essere soci operativi tutti i soci che, ottemperando alle suddette caratteristiche di socio ordinario, possieda una o più delle seguenti caratteristiche:

a. dimostrino particolare entusiasmo ed una partecipazione attiva e consapevole alle attività dell'associazione

b. abbiano provate capacità tecnico operative e dimostrino attitudine ad assolvere i compiti loro assegnati negli Interventi di EMERGENZA ED ORDINARI

c. si impegnino a partecipare , in maniera organizzata e con carattere continuativo, alle iniziative e alla azioni addestrative promosse dall' Associazione

d. si impegnino a dare la propria disponibilità ad interventi immediati in caso di necessità fornendo, se richiesto, servizio di REPERIBILITA'.

BENEMERITI: possono essere persone fisiche , o autorità che, già iscritti ad una delle precedenti categorie, si siano distinte per particolari donazioni o elargizioni in favore dell' Associazione.

ONORARI: possono essere soci ordinari e operativi che, per raggiunti limiti di età o a causa del loro stato fisico, non possono partecipare ad interventi operativi dell’ Associazione.
Inoltre sono soci Onorari persone che, non facenti parte dell’ Associazione, abbiano contribuito all’attività della stessa o che si siano distinte nelle attività di prevenzione o di intervento.

Il numero dei soci è illimitato.
Le domande vanno indirizzate al consiglio Direttivo che dopo accettazione si riserva un periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi prima del quale il richiedente verserà una quota d' iscrizione, tenuto conto della relazione redatta al termine dei periodo di prova a cura dei direttivo. Lo stesso consiglio direttivo esprimerà parere favorevole o contrario all' iscrizione definitiva. Al seguito del parere favorevole del Consiglio Direttivo il richiedente verserà una quota associativa e diverrà socio ordinario. Ogni socio ordinario può presentare domanda per Il passaggio a socio operativo: in tal caso dovrà prestare servizio presso una delle squadre operative. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di nominare i soci benemeriti e onorari: questi saranno esonerati dal pagamento della tassa d'iscrizione e delle quota associativa.

ART. 10- I soci che contravvengano alle finalità dell' associazione e dello Statuto, che compromettano con parole od atti l' apartiticità dell'organizzazione, che arrechino pregiudizio al buon nome e alla riuscita delle finalità della stessa Associazione, sono passibili di censura, sospensione fino e 3 (tre) anni, e nel casi più gravi esclusione dall' Associazione stessa. E tuttavia la qualità di socio, di qualsiasi categoria, previa diffida del Consiglio Direttivo, si perde se viene a verificarsi uno o più situazioni tipo e non solo:

a. alla mancata cura delle uniformi e delle attrezzature fornite dall' Associazione

b. il Mancato pagamento della quote annuale di Iscrizione entro i termini stabiliti

c. le dimissioni esplicite dell'interessato (da notificare per iscritto al Consiglio Direttivo)

d. la non ottemperanza di leggi in materia di volontariato

ART. 11- I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi di libri o d'altre pubblicazioni che saranno acquistate dell' Associazione.

CARICHE SOCIALI

ART. 12- L'Associazione e retta da un Consiglio Direttivo composto dai soci dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge Il Presidente, il vice Presidente, Il Coordinatore dei servizi operativi, pertanto Il consiglio sarà così composto:

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

COORDINATORE DEI SERVIZI OPERATIVI

N. 4 CONSIGLIERI

Il Consiglio Direttivo inoltre, nomina il SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.

ART. 13 Il consiglio direttivo è affiancato da un Apparato Ausiliare composto da:

capiturno

capi servizi operativi

capi presidio.

ART. 14 I membri dell' Apparato Ausiliare possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 15 Il consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente o su sua delega il vice presidente lo ritengano necessario o quanto meno ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre)dei componenti dei direttivo.
Di solito il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.

ART. 16 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni che sono prese in essa , occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto.

ART. 17 In caso di dimissioni o d'indisponibilità di uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dell' Apparato Direttivo, il Consiglio provvederà alla sostituzione chiedendo la ratifica o meno della prima riunione dell'assemblea.

ART. 18 E' Istituito il Collegio dei Revisori dei Conti formato da 3 (tre) soci che non hanno Incarichi nel consiglio e nelI'Apparato Direttivo. Nel suo seno il Collegio nomina un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l' Amministrazione, compresi i presidi periferici, vigila sull' osservanza delle leggi e dello statuto sociale, partecipa alle riunioni dei Consiglio Direttivo, alla quali deve essere invitato.
Al Collegio dei Revisori dove essere presentato il bilancio almeno 10 giorni prima della convocazione dell' assemblea dei soci; il collegio stenderà una relazione sul bilancio.

ART, 19 E' costituito il Collegio dei Probiviri formato da 3 (tre) soci che non hanno cariche nel consiglio o nell' Apparato Direttivo.
Al Collegio dei Probiviri è deferita ogni controversia tra soci, essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 20 Tutte le cariche sociali previste negli articoli dal 12 al 19 hanno la durata di 3 (tre) anni, sono rinnovabili e gratuite.

ART. 21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione.
Esso compila il regolamento interno generale , reintegra eventuali componenti del Consiglio Direttivo, dell'Apparato Ausiliare, dei Collegio dei Probiviri , dei Collegio dei Revisori dei Conti; dette decisioni devono essere ratificate dell' assemblea e dal Consiglio, salvo ratifica di parte di questo alla prima riunione.

ART. 22 Il Presidente del direttivo, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, ed in eventuale giudizio, cura i deliberati dell' Assemblea e del Consiglio salvo, ratifica di parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA

ART.23- I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta l' anno mediante convocazione verbale o scritta e/o affissione nell’ albo dell’ Associazione, contenente l’ ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.
I soci sono convocati in assemblea straordinaria ogni qualvolta ne sia necessaria la convocazione con le stesse modalità previste per l' Assemblea ordinaria. L' Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell' ART. 20 del Codice Civile.
L'assemblea può essere convocata fuori della sede sociale.

ART. 24 Le assemblee sono validamente costituite e deliberate con maggioranza prevista nell' ART. 21 del Codice Civile.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

SCIOGLIMENTO

ART. 25 Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dell' Assemblea dei soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dei patrimonio in favore di organizzazioni operanti in identico e analogo settore, o ad altre organizzazioni di pubblica utilità (ONLUS), sentito l’ organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile.

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Sede Legale: Via Valle 1, c/o Parrocchia Santa Maria della Valle
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